Scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti del matrimonio
Data 10 Maggio 2016 Autore admin Categoria investigazioni private news, News

Non tutto si chiama “divorzio”: ecco che significa quando si parla di separazione, di scioglimento del matrimonio, di annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spesso leggi, sentenze e avvocati usano termini diversi da quelli (più generici e impropri) usati comunemente: un esempio è quando si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio che, in gergo comune, viene detta divorzio. Ma, accanto ad essa, esistono anche la separazione, lo scioglimento del matrimonio e, infine, l’annullamento. Cerchiamo quindi di capire il significato di tali termini in modo semplice e concreto.
Che significa separazione dei coniugi?
Prima di poter divorziare, marito e moglie devono necessariamente separarsi. Il procedimento è, quindi, obbligatorio e non se ne può prescindere. Il divorzio può poi intervenire dopo 6 mesi (nel caso in cui la separazione sia stata consensuale, ossia con l’accordo dei coniugi su tutti gli aspetti del distacco) o dopo 1 anno (nel caso in cui la separazione sia stata giudiziale, ossia con una causa in tribunale).
Con la separazione, i coniugi in crisi possono interrompere la convivenza e sospendere i doveri coniugali. La sospensione può essere temporanea e cessare (è la cosiddetta riconciliazione coniugale) o anche consolidarsi e sfociare nel divorzio.
Per maggiori chiarimenti leggi la guida “Separazione e divorzio: come e dopo quanto tempo”.