determinazione e variazione dell’assegno di mantenimento
La proporzionalità dell’assegno di mantenimento
Preliminarmente, va chiarito che l’obbligo di mantenimento della prole, connesso agli ulteriori doveri genitoriali (di istruzione, cura ed educazione) va ben oltre il semplice soddisfacimento delle esigenze primarie ed essenziali del minore, in quanto impone ai genitori – anche in caso di separazione – di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, che non si possono ricondurre al solo obbligo alimentare, ma sono inevitabilmente estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e educazione [1].
Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli la legge [2] detta una serie di parametri di riferimento per il giudice che non costituiscono tuttavia un elenco tassativo e limitativo ma, al contrario, avendo anche una formulazione abbastanza generica, si prestano ad essere integrati e meglio specificati in base alle singole fattispecie concrete.
In particolare, i parametri specificatamente dettati dal codice sono costituiti, in primo luogo, dalle attuali esigenze del figlio e dal tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
Nello specifico, il riferimento alle attuali esigenze del figlio è un parametro destinato a garantire che il minore non venga pregiudicato nella sua serena crescita a causa della fase patologica attraversata dai genitori ma che, al contrario, vengano comunque soddisfatte le sue normali esigenze, come avviene nella famiglia unita…
Fonte: laleggetetutti.it