Separazione con Addebito – Come ottenere il Risarcimento dei Danni
Durante la cerimonia di Matrimonio, in Chiesa o in Comune, il celebrante recita necessariamente questo articolo, il 143 del Codice Civile:
“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Questo vuol dire che in quel momento si sta firmando un vero e proprio contratto con il coniuge, che implica diritti e doveri, tra cui quello relativo alla fedeltà reciproca.
L’eventuale tradimento rappresenta una violazione di questi doveri e del contratto matrimoniale e può essere causa dell’addebito della separazione.
In questo caso si può procedere davanti al giudice anche per chiedere e ottenere il risarcimento dei danni se il tradimento commesso da un coniuge violi la dignità e la reputazione dell’altro.
La Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 5866 del 26.05.1995), ha stabilito infatti che se il tradimento quando offende l’altro coniuge “per i modi con i quali viene commesso” è possibile chiedere il risarcimento.
Per ottenere la separazione con addebito e l’eventuale risarcimento danni bisogna perciò dimostrare la violazione di uno dei doveri coniugali e il danno subito dal comportamento del coniuge.
Raccogliere delle prove che possono avere valore legale è compito di un’agenzia investigativa che si avvale di operatori qualificati e con regolare licenza ex art.134 TULPS.
Sarà loro compito procedere alle indagini per accertare l’identità della persona coinvolta e le modalità e circostanze in cui l’infedeltà coniugale è stata commessa, documentando i fatti con video o fotografie e potendo poi testimoniare davanti al Giudice a riprova di quanto documentato.
A conferma di ciò la sentenza n. 9801/2005 della Cassazione ha stabilito che “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile”.