Separazione
quando scatta l’addebito?
Solo i motivi più gravi – a partire dai casi di violenza – giustificano l’addebito della separazione a carico di uno dei coniugi.
Mentre non bastano l’infedeltà o l’abbandono della casa familiare per bollare il coniuge che le commette come “colpevole” della crisi. È quello che emerge esaminando le pronunce dei giudici.
In particolare, anche un unico episodio di percosse è sufficiente a far addebitare la separazione al coniuge che lo commette. Infatti, come rileva la Corte d’appello di Palermo [1], la violenza domestica è un atto gravissimo che pregiudica la normalità della coppia, violando il diritto alla pari dignità delle persone. Secondo la Cassazione [2], per provare il nesso tra l’aggressione e la fine del matrimonio, si può addurre la vicinanza temporale tra il fatto e la presentazione del ricorso per separazione.
E l’addebito scatta anche per gli abusi subìti durante la convivenza prematrimoniale, se è continuativa [3].
L’addebito è anche riconosciuto dalla Suprema Corte [4] a carico del coniuge dipendente dal gioco d’azzardo anche se l’altro a lungo ha tollerato la situazione.
Ed è giudicato colpevole [5] anche il coniuge affetto da “shopping compulsivo“, perché si tratta di un disturbo della personalità che non esclude la capacità d’intendere e volere. Mentre sfugge all’addebito [6] il coniuge alcolista se l’altro era a conoscenza della situazione già prima del matrimonio.
Più raro l’addebito per infedeltà, che viene dichiarato solo se si prova in modo certo che sia la causa, e non una conseguenza, dell’intollerabilità della convivenza. Per dimostrarlo [7] è possibile anche ricorrere a un investigatore privato, la cui consulenza sarà legittimamente producibile nel processo. Ma l’addebito non è riconosciuto per i tradimenti via web (sentenza 8929/2013 della Cassazione), né per quelli omosessuali (sentenza del 19 marzo 2014 del tribunale di Milano) e neanche per il legame con l’amante da cui sia nato un figlio, se la crisi matrimoniale era già in corso (sentenza 27730/2013 della Cassazione). […]
I CASI IN CUI I GIUDICI HANNO RICONOSCIUTO L’ADDEBITO
VIOLENZA Basta un solo episodio La violenza domestica è gravissima ed è da sola causa risolutiva del rapporto coniugale. Per questa ragione, anche un solo episodio di percosse esclude la normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia, perché afferma la supremazia di una persona su di un’altra e disconosce la parità della dignità di ogni persona, come principio base dei diritti costituzionali [14].
TRADIMENTO Se la convivenza è intollerabile per l’addebito della separazione, occorre provare il rapporto tra il tradimento e l’intollerabilità della convivenza. Nel caso specifico, questo rapporto emerge dalle motivazioni della sentenza impugnata; dopo alcune violazioni da parte del marito e il tentativo dei coniugi di recuperare l’armonia coniugale, l’episodio decisivo fu la scoperta di una nuova infedeltà del marito, cui seguì tempestivamente la presentazione del ricorso di separazione da parte della moglie [15].
ABBANDONO Allontanamento con i figli L’abbandono della casa coniugale costituisce causa di addebito della separazione (conseguendone il venir meno della convivenza), salvo che il coniuge provi di aver lasciato il tetto a causa dell’altrui comportamento, o che la decisione sia stata presa nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza fosse già in atto. Questa prova, però, va valutata in modo più rigoroso se l’allontanamento riguarda anche i figli [16].
Fonte: laleggepertutti.it