Concorrenza sleale – Attività investigativa – Procedimento cautelare
Avvocati Diletta Tombari – Maurizio Terenzi
Studio Legale Terenzi
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La libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. comporta necessariamente la compresenza sul mercato di una pluralità di imprenditori che offrono beni e servizi identici o similari e che, conseguentemente, sono in competizione tra loro per conquistare clienti/consumatori nonché per il conseguimento del maggior successo economico.
Tale libertà va contemperata con l’esigenza del rispetto di alcune condivise regole del mercato ed ancor più di quelle statuite a tutela della concorrenza che, nei limiti imposti dalla legge, può essere attuata mediante le strategie più proficue.
Il caso in esame, seguito dal nostro Studio e in particolare dagli Avv.ti Maurizio Terenzi e Diletta Tombari, ha ad oggetto una fattispecie di concorrenza sleale, sottoposto alla cognizione del Tribunale nelle forme di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., inteso a inibire all’ex socio dei ricorrenti la prosecuzione di attività anticoncorrenziali tese alla sottrazione di clientela.
Detto atto introduttivo veniva opportunamente corredato da dossier investigativo atto ad attestare l’attività posta in essere dalle controparti.
Opportuno sin d’ora evidenziare così che, nel procedimento di inibitoria così instaurato, ed inteso ad ottenere la cessazione delle avversarie condotte illecite, abbiano assunto un ruolo fondamentale le prove documentali addotte, trattandosi di rito a cognizione sommaria.
Il Tribunale, in seguito ad approfondito esame ed istruzione sommaria, dopo ampia e dettaglaita discussione, ha concesso il provvedimento d’urgenza richiesto da una nota società, nonché dai suoi due soci, in quanto esponeva gravi atti di concorrenza sleale (consistiti in un massiccio sviamento della clientela) da parte di altra impresa (Alfa srl) operante nel medesimo settore (sicurezza ed automazioni), con l’ausilio e la collaborazione di altra società (Gamma srl), costituita appositamente poco prima dell’inizio delle condotte contestate.
In sostanza, il Giudice ha accertato l’illiceità del comportamento posto in essere dalle due imprese concorrenti, che avevano, con modalità contrarie alla normativa codicistica vigente, sottratto clientela ai ricorrenti.
Dunque, in totale accoglimento delle richieste avanzate col ricorso introduttivo, il Tribunale ha inibito la prosecuzione dell’attività di concorrenza sleale ed ordinato la pubblicazione del provvedimento su due quotidiani a tiratura nazionale per due giorni consecutivi, rinviando per il merito e la definitiva quantificazione del danno ad altro giudizio.
I fatti:
Tizio e Caio decidono di cedere la propria partecipazione sociale nella Alfa srl al terzo socio Mevio, che acquista.
In sede di cessione, stabilivano che ai soci “uscenti”, autorizzati a costituire una nuova società avente medesimo oggetto sociale di Alfa, sarebbero stati assegnati tutti i clienti privati (società e persone fisiche) mentre Alfa srl avrebbe continuato a gestire solo alcune realtà economiche di maggior dimensioni.
Veniva stabilito dalle Parti un divieto di concorrenza, anche per interposta persona, per il periodo di 5 anni e contestualmente veniva pattuita una clausola penale per l’ipotesi di violazione del predetto divieto.
Tuttavia, di lì a breve, molti dei clienti affidati ai soci cedenti comunicavano di esser già stati contattati da altra società, Gamma srl, e di aver già sottoscritto un nuovo contratto.
Ed è così che grazie ad approfondite indagini investigative si è potuto appurare che tale ultima società, costituita nottetempo dal marito della storica dipendente amministrativa di Alfa srl, contattava i clienti assegnati in sede contrattuale a Tizio e Caio, inviando loro moduli contrattuali precompilati con tutti i dati (scadenza del contratto, prezzo del servizio, dati sensibili, etc) che potevano essere a conoscenza solo dell’originaria società, ovvero di Alfa srl; le stesse indagini appuravano altresì l’ulteriore e fondamentale collegamento tra Alfa srl e Gamma srl, grazie ai sopralluoghi investigativi in cui si accertava la presenza di veicoli di proprietà di Alfa srl in sosta nei pressi delle sedi dei clienti che, si è poi scoperto, avevano siglato in realtà il contratto con Gamma srl.
Il provvedimento:
Sulla scorta di tali incontrastabili risultanze documentali, il Tribunale ha:
- inibito ad Alfa srl, e al suo unico socio, nonché a Gamma Srl l’utilizzo dei dati relativi ai clienti affidati alla nuova società in forza della scrittura di cessione delle quote per scongiurare il ripetersi di ogni altra ulteriore attività anticoncorrenziale in danno di quest’ultima;
- disposto la pubblicazione dell’ordinanza cautelare su due quotidiani a tiratura nazionale e per due giorni consecutivi con formato mezza pagina, a cura ed a spese dei resistenti;
- condannato i resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite.
Il Tribunale, in buona sostanza, ha accertato la sussistenza del fumus (“deve ritenersi, pertanto, che Mevio in concorso con la società Gamma abbia posto in essere condotte lesive della concorrenza, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti con la scrittura del ***”) e, in particolare, ha accolto le ragioni dei ricorrenti secondo cui le altrui condotte concretavano atti di concorrenza sleale, con conseguente violazione del relativo patto inserito in sede di cessione delle quote e l’attivazione della clausola penale:
Il Giudice, peraltro, ha evidenziato come “l’altrui responsabilità non può (poteva) essere esclusa quand’anche le condotte addebitate a Mevio fossero state poste in essere da qualche dipendente di Alfa srl, in quanto è opinione comune in dottrina e in giurisprudenza che l’imprenditore risponde per gli atti di concorrenza sleale compiuti dai propri dipendenti (lavoratore subordinato, commesso ed ausiliario) o da lavoratori autonomi (mandatari, agenti), o anche da imprenditori legati tra loro da rapporti di collaborazione (concessionari di vendita, fornitori sulla base di contratti di lavorazione per conto di altri)”.
Quanto al periculum, il Giudice ha rilevato che “l’illecito di concorrenza sleale è illecito di pericolo, essendo sufficiente per la sua configurazione – sotto il profilo della sussistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile prescritto dall’art. 700 c.p.c. – l’accertamento di un pregiudizio potenziale all’avviamento dell’impresa concorrente, causato da uno sviamento di clientela in atto o in potenza nel settore di mercato in cui questa agisce o in quello che presumibilmente potrà penetrare (Trib. Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 16/06/2009). Lo sviamento della clientela, che rappresenta il tipico effetto dannoso dell’attività concorrenziale illecita, integra gli estremi di un pregiudizio irreparabile e irreversibile, richiesto ai fini della sussistenza del periculum in mora, derivando l’irreparabilità dall’obiettiva difficoltà di recuperare la quota di mercato eventualmente perduta e dalla impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all’immagine ed agli interessi dell’impresa pregiudicata (Trib. Napoli, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 16/12/2008). Il pericolo nel ritardo risiede, quindi, nella non congrua risarcibilità con la pronuncia di merito del danno patrimoniale da sviamento di clientela anche potenziale e perdita di competitività, difficilmente quantificabile. Nel caso di specie, il rischio di acquisizione di ulteriori clienti attraverso condotte contrarie alla correttezza professionale integra il pericolo che giustifica la concessione della tutela in via anticipata ed urgente rispetto al giudizio di merito. Deve, infatti, ritenersi possibile che l’illecito concorrenziale sia ripetuto in futuro”.
In tal maniera, e grazie alla minuziosa raccolta di elementi probatori nonché in forza di indubbi aspetti emersi nel corso dell’indagine investigativa, in breve tempo è stata fornita dal Magistrato idonea tutela atta a scongiurare il protrarsi di tale indebita concorrenza, rimettendo poi lo stesso ad apposita trattazione nel merito per la conferma del provvedimento e la quantificazione del danno.