Spese di mantenimento per i figli: come opporsi al precetto
La madre che ha sostenuto le spese per il mantenimento del figlio non può limitarsi a notificare il precetto all’ex marito inadempiente, ma deve anche allegare fatture e documentazione che comprovano gli esborsi.
Se l’ex marito non paga l’assegno di mantenimento per i figli può subire un immediato pignoramento da parte dell’ex moglie sulla base della sentenza di separazione o di divorzio. Il pignoramento deve essere preceduto dall’atto di precetto, un avviso a pagare entro massimo 10 giorni. Ma, nel caso in cui a non essere stata versata è la quota per lespese straordinarie di mantenimento (sempre per i figli), al precetto deve essere allegata anche la documentazione che dimostra l’effettivo sostenimento della spesa da parte della madre. Se così non avviene, il pignoramento è illegittimo. È quanto chiarito poco fa dalla Cassazione [1].
La Corte dà atto che, riguardo al recupero delle spese per il mantenimento dei figli, esistono due orientamenti opposti:
- uno più rigoroso, secondo cui il verbale di separazione non è sufficiente per agire direttamente con il pignoramento onde ottenere il pagamento delle spese di mantenimento dei figli. Tali spese devono essere, invece, prima accertate e quantificate da un altro giudice con un’apposita e autonoma causa [2];
- uno più liberale, secondo cui il verbale di separazione può giustificare un immediato pignoramento, ma a condizione che, insieme al precetto – da notificarsi come detto prima del pignoramento – venga allegata la documentazione che dimostri le spese sopportate e il relativo ammontare [3].
Nella sentenza in commento, la Cassazione aderisce al secondo orientamento e precisa che la sentenza di separazione o divorzio è sufficiente per agire contro il padre che non paga le spese di mantenimento dei figli, ma a condizione che l’ex moglie alleghi al precetto i documenti che comprovano le spese indicate nel precetto stesso e l’entità di queste.
fonte: laleggepertutti.it