Controlli sul dipendente assente per malattia o permessi
La Cassazione ha sdoganato definitivamente i controlli segreti, a mezzo di pedinamenti con investigatori privati, dei dipendenti assenti per malattia o per utilizzo dei permessi.
È possibile controllare di nascosto il dipendente che prende qualche giorno di permesso o che certifica la malattia, ma poi impegna il proprio tempo libero per altre attività: l’azienda lo può far pedinare da un investigatore privato durante l’arco della giornata “privata” (o della notte), senza perciò né ledere la sua privacy, né violare le regole imposte dallo Statuto dei Lavoratori. Il datore di lavoro, che pertanto sospetti le bugie o l’utilizzo illegittimo dei giorni di assenza dal lavoro, può dare il via tranquillamente ad appostamenti, registrazioni e scatti fotografici anche a mezzo di detective. A dirlo è la Cassazione con una sentenza della scorsa settimana che, di certo, metterà in allarme i dipendenti dal “permesso facile”.
Ormai la giurisprudenza ha assunto un’interpretazione restrittiva sull’uso dei permessi e dei giorni di malattia. Quanto ai primi, ad esempio, è stato ritenuto legittimo il licenziamento di chi utilizza, per scopi personali, anche una breve parte della giornata che invece dovrebbe essere sfruttata per l’assistenza al familiare invalido (nel caso dei permessi della legge 104), così come è stato ritenuto illegittimo il comportamento del lavoratore che sfrutti il congedo parentale per fare un ponte o una gita e non, invece, per le finalità familiari per cui è proprio.
Rigido è anche l’orientamento in tema di malattia: se è vero che il lavoratore ha l’obbligo di farsi trovare a casa per la visita fiscale e che, fuori dalle fasce di reperibilità, può anche uscire dal proprio domicilio, è tuttavia anche vero che il suo comportamento non può mai pregiudicare la pronta guarigione e l’immediato rientro nel lavoro. Per cui, se il dipendente in malattia viene colto a svolgere attività incompatibili con la convalescenza, il licenziamento è più che legittimo.
Fonte: laleggepertutti.it