Quando le telecamere sul lavoro sono valide senza sindacati
L’istallazione di impianti di videosorveglianza e apparecchiature di controllo non necessita del consenso dei sindacati se posta a tutela del patrimonio aziendale e non vi è possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.
Non serve il sì dei sindacati alla telecamera installata per tutelare i beni aziendali, sempre che questa non leda la privacy dei dipendenti e serva unicamente per tutelare il patrimonio dell’azienda. Così l’impianto di videosorveglianza che serve a monitorare l’ingresso di ladri o l’eventuale accesso di malintenzionati a zone non autorizzate può essere realizzato in piena autonomia dall’azienda, senza bisogno di preventive autorizzazioni della Direzione territoriale del lavoro o di accordi con i sindacati. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [1].
Lo Statuto dei lavoratori contiene una disciplina molto articolata sugli impianti audiovisivi: si tratta di una serie di garanzie – peraltro modificate di recente dal cosiddetto Job Act– volte a evitare che detti impianti possano essere utilizzati come controllo a distanza dei dipendenti e della loro prestazione lavorativa. Ecco cosa, in sostanza, dice tale norma (il cui testo originale rinviamo alla nota [2]).
Il precetto generale è il seguente: l’azienda non può installare impianti audiovisivi (come telecamere a distanza) e altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Veniamo ora all’eccezione. L’installazione di tali impianti è consentita solo se servono per esigenze organizzative e produttive oppure per tutelare la sicurezza del lavoro (si pensi al controllo di un macchinario pericoloso, la cui disfunzione potrebbe compromettere la sicurezza dei dipendenti). In tale caso, tuttavia, se da tali apparecchiature può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, per la loro installazione è necessario prima un accordo con i sindacati aziendali, oppure, in mancanza di questi, con la commissione interna. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, il datore di lavoro può chiedere il consenso all’Ispettorato del lavoro, che detterà le modalità per l’uso di tali impianti.
Da tale norma, la sentenza della Cassazione di ieri ha dedotto una ulteriore conseguenza: se tali impianti di videosorveglianza, installati per garantire la sicurezza sul lavoro, non comportano alcun controllo a distanza dei dipendenti e, quindi, non ledono la loro privacy, per la loro attivazione non è neanche necessario il consenso dei sindacati.
Ripetiamo le parole della Suprema Corte: «Non è soggetta alla disciplina dello Statuto dei diritti del lavoratore l’istallazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori».
Da oggi in poi, dunque, il datore di lavoro potrà serenamente installare telecamere per tutelare il patrimonio dell’azienda senza bisogno di un preventivo accordo coi sindacati, purché non comprometta la riservatezza dei lavoratori.
fonte: laleggepertutti.it